In termini di grandezza fisica, il rumore è un fenomeno vibratorio che genera un’onda sonora misurabile e quantificabile attraverso due parametri principali:
- ampiezza dell’onda, misurata in decibel (dB)
- frequenza dell’onda, misurata in hertz (Hz).
Gli effetti nocivi del rumore sull’uomo dipendono da tre fattori:
1) intensità del rumore;
2) frequenza del rumore;
3) durata nel tempo dell’esposizione al rumore.
Per la valutazione del rischio rumore, il Datore di lavoro deve rivolgersi a un tecnico, che misura i vari fattori di rumore presenti sul luogo di lavoro.
In base alla gravità di rischio identificata, si distinguono:
– valutazione del rischio rumore senza misurazioni: nei casi in cui l’esposizione al rischio rumore sia trascurabile, richiede solo alcune rilevazioni standard per poter escludere il superamento dei limiti;
– valutazione del rischio rumore con misurazioni fonometriche: viene effettuato un controllo approfondito con particolari rilevazioni acustiche, che tengono in considerazione diversi fattori presenti sul luogo di lavoro.
Un documento completo di valutazione dell’esposizione del rischio rumore include:
1. definizione dei limiti di esposizione;
2. fattori che possono accentuare il rischio (vibrazioni, rumori impulsivi, etc.);
3. presenza di aree e macchine a forte rischio;
4. interazione tra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni di sicurezza;
5. informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori;
6. prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
7. informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria (ad esempio per la presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rumore);
8. valutazione dell’efficienza ed efficacia dei DPI-uditivi (Dispositivi di Protezione Individuale).

Valutazione del rischio rumore: quando è obbligatoria
Come accennato, la valutazione del rumore deve confluire nel più generale Documento di valutazione dei rischi.
La responsabilità per tale documento è del Datore di lavoro che, di concerto alle figure professionali previste nei casi di legge (RSPP, Medico Competente, RLS), elabora un prospetto dei possibili rischi sul luogo di lavoro e le relative misure di prevenzione e messa in sicurezza.
L’obbligatorietà della valutazione rumore segue, perciò, quella del DVR, ovvero può riguardare tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore esposto a fonti di rumore.
Anche i termini temporali per la valutazione del rischio di esposizione al rumore risponde alle stesse condizioni del DVR; oltre a queste, per gli agenti fisici quali il rumore, l’art.181 comma 2 del D. Lgs. 81/08 precisa che “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale”.
L’esito della valutazione del rumore viene obbligatoriamente inserito nei seguenti documenti, se presenti:
- Piano Operativo della Sicurezza (POS);
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).
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