Il responsabile dei lavori nell’edilizia privata
Di solito il committente non ha gli strumenti e le competenze necessari per assumersi tali responsabilità, ed è per questo che procede alla nomina di una persona che svolga i compiti previsti ai sensi del d. lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro (il quale fa esplicito riferimento al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni): si tratta del responsabile dei lavori.
La legge italiana prevede la figura di un soggetto che possa gestire gli aspetti tecnici e professionali riguardanti la sicurezza nei cantieri durante l’esecuzione di determinati lavori in ambito di edilizia.
Questa nomina non è obbligatoria per legge ma vediamo in quali casi conviene nominare questa figura e in cosa consiste esattamente.
La legge prevede obblighi del committente nei lavori privati, in modo da favorire maggiori condizioni di sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Un primo punto è che il committente è esonerato dalle proprie responsabilità se ha conferito una delega al responsabile dei lavori che ha per oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche.
Ci sono diversi casi in cui, per la sicurezza nei lavori edili, l’opportunità di nominare un responsabile dei lavori, risulta particolarmente opportuno.
Quelli più tipici sono i seguenti due:
- mancanza di competenze e requisiti professionali da parte del committente;
- opere commissionate da più di un committente.
La nomina va effettuata in forma scritta e dev’essere sottoscritta dalle parti interessate
La legge individua in questa figura una persona fisica che è tenuta a rispettare degli obblighi, la cui mancata osservanza comporta anche delle sanzioni a livello penale.
Nulla, tuttavia, stabilisce su eventuali titoli che abilitino all’idoneità per lo svolgimento di tale funzione. Non è dunque necessaria una specifica qualifica. Segue, pertanto, che responsabile dei lavori potrà essere ogni persona in possesso di una formazione tecnica per la gestione dei lavori nell’edilizia privata e pubblica, indispensabile per ricoprirne il ruolo.
Il possesso dei requisiti e delle competenze di tipo tecnico-professionale deve essere accertato dal committente responsabile per conto delle imprese esecutrici, ove possibile preventivamente rispetto alla nomina.
Il Responsabile dei Lavori ha il compito di garantire la protezione dei lavoratori e la prevenzione di situazioni di emergenza.
La figura del responsabile dei lavori non va confusa con quella del direttore dei lavori, che si occupa del coordinamento dei lavori, regolata dalle nuove norme definite dal Codice appalti e dalle linee guida Anac. Si tratta di colui che ha il compito di sorvegliare i lavori e assicurarne la corretta esecuzione ed è incaricato della vigilanza degli impianti, così come previsto dal progetto e dal piano di sicurezza.
Deve dunque verificare che tutti i compiti attribuiti vengano svolti in maniera precisa e accurata.
Cosa deve fare il responsabile dei lavori tra i suoi primi compiti, una volta incaricato dal committente?
Prima di tutto, deve nominare due figure specifiche: il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
Una volta assegnato loro il rispettivo incarico, il responsabile ne darà segnalazione alle imprese cui è stato fatto l’affidamento dei lavori e a quelle esecutrici, nonché a ciascun lavoratore autonomo; in più avrà il compito di verificare che i loro nomi siano ben leggibili nei cartelli presenti al cantiere. Ciascun coordinatore della sicurezza svolgerà poi il suo compito autonomamente. Non è esclusa ma è anzi auspicata, naturalmente, la possibilità della loro cooperazione, sotto la direzione del responsabile dei lavori.
Una volta identificata l’impresa appaltatrice e prima che gli venga affidato l’incarico di eseguire l’opera, uno dei compiti del responsabile dei lavori è accertare l’idoneità tecnico-professionale della stessa, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Un caso particolarmente comune di lavori riguarda interventi di ristrutturazione di un condominio o una casa, come lavori di manutenzione o per aumentare la sicurezza antincendio.
Ci si è spesso chiesti a chi sono attribuite le responsabilità in caso di infortuni degli operatori della ditta in appalto.
Una sentenza della Cassazione ha stabilito che è il committente a essere responsabile, tranne i casi in cui siano richieste competenze tecniche specifiche per l’adozione delle precauzioni nel cantiere.
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