Il Superbonus e i Requisiti Acustici Passivi

Scriviamo questo articolo in seguito alle numerose richieste di colleghi sul legame che esiste tra la realizzazione delle opere previste dal superbonus e dalle altre forme di incentivi ed il rispetto dei Requisiti Acustici Passivi.

Il superbonus consiste in un’agevolazione fiscale spettante al contribuente che esegue specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, è riconosciuto un credito di imposta pari al 110% per le spese documentate relative alle seguenti tipologie di interventi (cd. trainanti):

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno. La misura si applica per interventi sugli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Gli interventi di efficientamento energetico devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio. Gli interventi antisismici, invece, devono generare un miglioramento della classe sismica dell’edificio.

Se si realizzano i  sopra elencati interventi trainanti, è possibile usufruire della stessa agevolazione anche per i cosiddetti interventi trainati consistenti, tra gli altri, nella sostituzione degli infissi e delle caldaie o nell’installazione di schermature solari.

Grazie alle agevolazioni previste, il Superbonus 110% ha dato il via ad un grande movimento di riqualificazione energetica degli edifici. Tuttavia, poca enfasi è stata data al fatto che gli interventi trainanti sull’isolamento, il rifacimento delle facciate con i cappotti termici, la sostituzione dei serramenti incentivabile al 110% come intervento trainato cambiano le proprietà acustiche degli ambienti. Cambia il potere fonoisolante della facciata e si modifica il comfort acustico all’interno degli ambienti.

La domanda è: l’edificio soggetto a tali interventi deve rispettare i i requisiti acustici passivi dell’edificio e la conformità al DPCM 15/12/97?

Proviamo a dare una nostra valutazione.

Partiamo dala definizione di ristrutturazione edilizia riportata nella norma tecnica UNI 11367:2010 “Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera “opere di revisione parziale o totale dell’edificio esistente anche con variazione di forma o di sagoma, o di volume, o di superficie e risanamento conservativo con o senza opere e variazione di destinazione d’uso. Sono interventi di ristrutturazione edilizia anche le opere di demolizione e ricostruzione integrale (“con stessa volumetria e sagoma di quello “preesistente”) o, comunque, le opere che portano alla realizzazione di un immobile in tutto o in parte differente dall’originale”.  

Pertanto gli interventi di ristrutturazione ediliziaconsistono in un insieme sistematico di opere e comprendono:

1. il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio

2. l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti

In base alle modifiche introdotte dalla legge semplificazioni al Testo Unico Edilizia (Modifiche all’art. 3 del TUE – Con l’art. 10 della legge semplificazioni vengono modificate le definizioni di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia contenute, rispettivamente, nelle lettere b) e d) del comma 1 dell’art. 3 del dpr n. 380/2001; con l’obiettivo di ampliarne l’ambito applicativo), è ampliata anche la definizione di ristrutturazione edilizia.

Le modifiche al dpr n. 380/2001 sono le seguenti, all’art. 3, comma 1, lett. d):

interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. …

Appare evidente, pertanto, che gli interventi previsti dal superbonus (in particolare nel momento in cui si effettua una cappottatura con e senza sostituzione infissi e/o sostituzione impianti, nonché lavori alla pavimentazione) rientrano nella ristrutturazione edilizia.

A tal proposito riportiamo un primo chiarimento da parte del Ministero dell’Ambiente (prot 3632/SIAR/98), in risposta ad un quesito, che riporta “il DPCM 5.12.97 è sicuramente da applicare per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione degli edifici esistenti. Per ristrutturazione di edifici esistenti si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici del rifacimento delle facciate esterne, verniciatura esclusa

Un ulteriore chiarimento da parte del Ministero dell’Ambiente (prot 880/SIAR/99) recita “sono soggetti ai limiti specifici tutti i nuovi impianti tecnologici, siano essi installati ex novo che in sostituzione ad altri già esistenti

Sempre il Ministero dell’ambiente con nota del 13.08.2010 prot 20117 precisa che:

1. Il D.P.C.M. 5/12/1997 trova sempre applicazione sino alla sua esplicita abrogazione, modifica o sostituzione.

2. valori esposti nel D.P.C.M. rappresentano valori di riferimento e per questo motivo è opportuno che le P.A., a livello locale, valutato il contesto ambientale proprio, provvedano ad adeguare i propri regolamenti edilizi; da ciò discende che i Comuni. nei propri regolamenti edilizi sono tenuti a recepire o quantomeno menzionare il decreto.

Qualora il regolamento edilizio o di igiene non richiami espressamente il D.P.C.M. 5/12/97. il richiamo allo stesso si intende effettuato in via implicita, considerata anche la prevalenza della legislazione nazionale, dalla quale trae origine il suddetto D.P.C.M., su quella regionale e il limite delle norme secondarie, quali i regolamenti provinciali e comunali_ costituito dall’impossibilità di contrastare norme statali.

Pertanto, il D.P.C.M. trova applicazione anche in mancanza di indicazioni da parte delle Amministrazioni locali.

3. L’Amministrazione preposta al rilascio del certificato di agibilità. secondo quanto disposto dall’art. 25 del Testo Unico dell’Edilizia è il Comune che rilascia lo stesso laddove prenda atto della sussistenza delle condizioni di sicurezza_ igiene. salubrità risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. (in realtà ora l’art 25 è sostituito dalla SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITÀ ai sensi art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 legge 7 agosto 1990, n.241 per cui è il professionista che deve attestare, ma non cambia la sostanza).

Pertanto il D.P.C.M. 5/12/1997_ determinando i requisiti acustici passivi degli edifici, promuove una riduzione dell’esposizione umana al rumore incidendo quindi sulla salubrità del luogo di vita.

Lo Scrivente. perciò, ritiene che anche i requisiti acustici degli edifici debbano rientrare
tra quelli necessari ai fini del conseguimento del certificato di agibilità…

Un ulteriore contributo viene espresso dal Consiglio Superiore Lavori Pubblici con nota  del 26.06.2014 N. del Protocollo 12/2014 che si esprime in tal modo:

“….a parere della Sezione, le relative disposizioni, ed in particolare il rispetto ed il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi, devono essere applicate anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, come desumibile dal decreto stesso

Un ulteriore recente chiarimento del Ministero dell’ambiente con nota del 08.07.2020 prot 52694 precisa  in particolare in caso di interventi circoscritti ad una singola unità immobiliare ubicata in edificio composto da più unità immobiliari tra loro contermini richiamando le note precedenti fa intendere che non rientra nell’appplicazione del DPCM la facciata di un edificio con più appartamenti che non siano tutti essere stati oggetto di ristrutturazione, precisando “purché non si determini un peggioramento della situazione preesistente, anche sotto il profilo acustico

Sulla base di quanto riportato precedentemente appare evidente che determinati lavori previsti nel superbonus sono soggetti al rispetto del DPCM 5.12.97.

Tra la documentazione richiesta per la verifica della conformità del Superbonus non è espressamente richiesta la verifica dei Requisiti Acustici Passivi come del resto tutta l’eventuale altra documentazione attestante la corretta esecuzione dell’opera sia da un punto di vista tecnico che urbanistico.

Ciò non significa però che tale adempimento non debba essere rispettato.

In tale ottica si inserisce a precisazione anche l’articolo contenuto all’interno dello Speciale del Sole24H “Bonus110 la nuova guida completa 2021”.

Il tutto però non va visto solo come un adempimento ma come una opportunità.

Al fine di incentivare il miglioramento del patrimonio immobiliare e la ripresa del settore edilizio, il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta che punta a rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni.

Mediante l’applicazione del DPCM 5.12.97, pur con i suoi limiti e difetti, si migliora anche il confort acustico nell’ottica di una superiore qualità della vita, anche perché c’è un forte legame tra gli interventi di isolamento termico ed acustico.

Sarà quindi anche compito di noi tecnici approfittare di tale occasione ragionando in termini di progettazione integrata che non guardi solo all’aspetto meramente energetico nell’ottica di un miglioramento complessivo del patrimonio edilizio.

Ing. Vincenzo Limone

Ing. Tiziano Polito

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