Il fulmine è un evento aleatorio che ha indotto l’umanità ad attribuirgli una volontà ed un potere legato al divino ed al soprannaturale.
“[DIO] Arma le mani di folgori e le scaglia contro il bersaglio [32]
Lo annunzia il suo fragore, riserva d’ira contro l’iniquità [33]”
La Sacra Bibbia – Libro di Giobbe – Capitolo 36
Con l’avvento della scienza e della tecnologia, si è data una spiegazione a questo fenomeno naturale, oggetto negli ultimi decenni di crescente attenzione poichè fonte di pericolo per persone ed animali, nonché potenziale causa di importanti perdite economiche.
La valutazione del rischio fulminazione da scarica atmosferica è, quindi, sempre obbligatoria nei luoghi di lavoro, sia all’interno di edifici che all’aperto. E’ altresì sempre obbligatoria ogniqualvolta si esegua la progettazione di un impianto elettrico secondo le Norme CEI, riconosciute dalla Legge 186/68 come soddisfacenti la regola dell’arte.
Dal punto di vista legislativo, si applica alla fattispecie:
– la Legge 1º marzo 1968 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.”: legge fondamentale del settore elettrico, nella quale si prescrive l’obbligo di costruire gli impianti elettrici a “regola d’arte”, ove le norme CEI vengono considerate come regola d’arte: “[…] I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte.”
– la Legge 46 del 5 marzo 1990 e s.m.i. “Norme per la sicurezza degli impianti”: attualmente abrogata e sostituita quasi completamente dal DM 37 del 22 gennaio 2008;
– il Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”: in sintesi questo decreto dispone e regolamenta il controllo degli impianti elettrici e dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche;
– il Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”: abroga e sostituisce la Legge 46/90 lasciando in vigore solo 3 articoli (8, 14, 16);
– il Decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 con le successive modifiche ed integrazioni: Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
I Decreti e le Leggi sopra citati, obbligano il Datore di Lavoro ed il Professionista ad effettuare la valutazione di rischio derivante dall’evento «scariche atmosferiche» in relazione a tutte le possibili esposizioni di persone o cose, sia in luoghi all’aperto che all’interno di strutture.
Tuttavia, mentre in quest’ultimo caso si possono applicare le Norme tecniche (CEI 62305-2013 parti I e II e CEI 64/8 V5 sezione 443), nel primo caso si dovranno effettuare valutazioni di tipo qualitativo, che richiedono necessariamente la giusta conoscenza del fenomeno meteorologico, fisico, e probabilistico del «fulmine».
Per impiegare la Norma CEI 64/8 V5 sezione 443, è importante sapere che:
si applica per la protezione degli impianti elettrici contro le sovratensioni transitorie di origine atmosferica trasmesse attraverso la rete di distribuzione dell’energia elettrica, comprese le fulminazioni dirette sul sistema di alimentazione, e quelle contro le sovratensioni dovute a manovre;
non si applica per la protezione contro le sovratensioni transitorie dovute a fulminazioni dirette o in prossimità della struttura, o nel caso in cui nella struttura vi sia un rischio di esplosione, o infine nel caso in cui nella struttura il danno può coinvolgere anche l’ambiente circostante (come nel caso di emissioni chimiche o radioattive).
Essa si sovrappone, nella valutazione del rischio, alla Norma CEI EN 62305-2 per le sorgenti di danno S3 ed S4, così come proprio definite da quest’ultima normativa (evento di fulmine diretto ed in prossimità di una linea entrante nell’edificio).
Nella valutazione del rischio fulminazione da scarica atmosferica per un luogo all’aperto, il datore di lavoro, invece, dovrà:
– identificare tutti i possibili eventi di esposizione al fulmine;
– utilizzare procedure qualitative di valutazione del rischio fulminazione;
– valutare la necessità di elaborare procedure e strumenti per la valutazione in tempo reale del rischio (es. durante manifestazioni di pubblico spettacolo) ed il superamento o meno di un livello di rischio prestabilito;
– adottare idonei strumenti quali rilevatori di fulmini (es. Tecnologia LDFT) o procedure di consultazione di piattaforme metereologiche (siti internet free) per poter effettuare valutazioni in tempo reale sulla base di procedure prestabilite;
– adottare procedure preventive atte a ridurre al minimo l’esposizione di persone all’evento fulminazione fuori da strutture o proteggere mediante distacco dalle rete elettrica impianti o apparecchiature molto sensibili alle sovratensioni.
Una inadeguata valutazione del rischio fulminazione nei luoghi all’aperto, e quindi l’errata adozione di idonee misure preventive e protettive, potrebbe permettere l’accadimento di scenari incidentali come nel caso del video che di seguito si riporta.
Il Corso proposto approfondisce in maniera esaustiva sia l’applicazione delle Norme CEI in presenza di strutture, sia la valutazione di rischio fulminazione nei luoghi all’aperto, non prevista dalla normativa tecnica.Vengono quindi illustrati i concetti base di analisi e valutazione di rischio e la loro applicazione, grazie allo studio del fenomeno fisico ed elettrotecnico, al caso specifico del fulmine.
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